Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Tributi locali). - 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge, ad esclusione degli enti che si trovano in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

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